Art. 28 T.U. Riscossione Interessi moratori

Testo unico versamenti e riscossione – D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33

(articolo 1 legge 26 gennaio 1961, n. 29)

1. Sulle somme dovute all’erario per tasse e imposte indirette sugli affari si applicano gli interessi moratori nella misura indicata nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Testo in vigore dal 7 agosto 2026

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.