Art. 29 T.U. Riscossione Computo degli interessi

Testo unico versamenti e riscossione – D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33

(articolo 2 legge 26 gennaio 1961, n. 29)

1. Gli interessi si computano a decorrere dal giorno in cui il tributo è divenuto esigibile ai sensi delle vigenti disposizioni.

Testo in vigore dal 27 marzo 2025

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.