Art. 143 T.U. Riscossione Tasse e diritti per atti giudiziari
Testo unico versamenti e riscossione – D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33
(articolo 48 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. Le tasse e i diritti per atti giudiziari dovuti in occasione e in conseguenza del procedimento di riscossione coattiva sono ridotti alla metà e prenotati a debito per il recupero nei confronti della parte soccombente, quando questa non sia l’agente della riscossione.
2. Nei casi previsti dal comma 1, l’agente della riscossione non può abbandonare il procedimento in seguito al pagamento del credito, ma deve proseguirlo ai fini del recupero delle tasse e dei diritti prenotati a debito. In difetto, ne risponde in proprio.