Art. 141 T.U. Riscossione Gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche
Testo unico versamenti e riscossione – D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33
(articolo 47 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. I conservatori dei pubblici registri mobiliari e immobiliari eseguono le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti e le iscrizioni e le cancellazioni di ipoteche richieste dall’agente della riscossione, nonché la trascrizione dell’assegnazione prevista dall’articolo 186 in esenzione da ogni tributo e diritto.
2. I conservatori sono tenuti a rilasciare in carta libera e gratuitamente all’agente della riscossione l’elenco delle trascrizioni e iscrizioni relative ai beni da lui indicati, contenente la specificazione dei titoli trascritti, dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte le trascrizioni e le iscrizioni.