Art. 140 T.U. Riscossione Riscossione coattiva
Testo unico versamenti e riscossione – D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33
(articolo 45 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. L’agente della riscossione procede alla riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo, degli interessi di mora, e delle spese di esecuzione secondo le disposizioni del presente titolo, previa notifica della cartella di pagamento al soggetto nei confronti del quale procede.