Art. 140 T.U. Riscossione Riscossione coattiva

Testo unico versamenti e riscossione – D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33

(articolo 45 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

1. L’agente della riscossione procede alla riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo, degli interessi di mora, e delle spese di esecuzione secondo le disposizioni del presente titolo, previa notifica della cartella di pagamento al soggetto nei confronti del quale procede.

Testo in vigore dal 27 marzo 2025

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.