Art. 112 T.U. Riscossione Imputazione dei pagamenti

Testo unico versamenti e riscossione – D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33

(articolo 31 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

1. L’agente della riscossione non può rifiutare pagamenti parziali di rate scadute e pagamenti in acconto per rate di imposte non ancora scadute.

2. Tuttavia, se il contribuente è debitore di rate scadute, il pagamento non può essere imputato alle rate non scadute se non per la eventuale eccedenza sull’ammontare delle prime, compresi gli interessi di mora e le spese esecutive maturati sulle somme iscritte a ruolo.

3. Nei riguardi delle rate scadute l’imputazione è fatta, rata per rata, iniziando dalla più remota, al debito d’imposta, alla sanzione e poi al debito per interessi di mora e non può essere fatta alle spese esecutive maturate sulle somme iscritte a ruolo, se non dopo la completa estinzione del debito per le rate scadute e relativi interessi di mora.

4. Per i debiti d’imposta già scaduti l’imputazione è fatta con preferenza alle imposte o quote d’imposta meno garantite e fra imposte o quote d’imposta ugualmente garantite con precedenza a quella più remota.

5. Per quanto non regolato dal presente articolo si applicano le norme degli articoli 1193 e 1194 del codice civile.

Testo in vigore dal 27 marzo 2025

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.