Art. 110 T.U. Riscossione Quietanze

Testo unico versamenti e riscossione – D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33

(articolo 29 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e articolo 24 decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112)

1. Per ogni pagamento di imposte iscritte a ruolo l’agente della riscossione deve rilasciare quietanza al contribuente e deve farne annotazione nella scheda intestata al contribuente nei propri sistemi informativi.

2. Le quietanze possono essere firmate anche dai dipendenti dell’agente della riscossione espressamente autorizzati.

3. L’agente della riscossione può compilare le quietanze anche con mezzi informatici, in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Testo in vigore dal 27 marzo 2025

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.