Art. 103 T.U. Riscossione Comunicazioni al domicilio digitale
Testo unico versamenti e riscossione – D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33
(articolo 26-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. Gli atti e le comunicazioni dell’agente della riscossione dei quali la legge non prescrive la notificazione possono essere portati a conoscenza dei destinatari con le modalità e ai domicili digitali stabiliti dall’articolo 268 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.