Art. 103 T.U. Riscossione Comunicazioni al domicilio digitale

Testo unico versamenti e riscossione – D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33

(articolo 26-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

1. Gli atti e le comunicazioni dell’agente della riscossione dei quali la legge non prescrive la notificazione possono essere portati a conoscenza dei destinatari con le modalità e ai domicili digitali stabiliti dall’articolo 268 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.

Testo in vigore dal 7 agosto 2026

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.