Art. 8 T.U. Stupefacenti Opposizione alle ispezioni. Sanzioni

Testo unico stupefacenti – D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 4, comma 1)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da lire un milione a lire dieci milioni chiunque:
a) indebitamente impedisce od ostacola lo svolgimento delle ispezioni previste dall’articolo 6;
b) rivela o preannuncia l’ispezione qualora questa debba essere improvvisa o comunque non preannunciata;
c) indebitamente impedisce od ostacola i controlli, gli accessi o gli altri atti previsti dall’articolo 29, oppure si sottrae all’obbligo di esibire i documenti di cui all’articolo 7.
Nota all’art. 8:
- L’art. 7 del testo unico corrisponde all’art. 5 della legge n. 685/1975.

Testo in vigore dal 15 novembre 1990

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.