Art. 7 T.U. Stupefacenti Obbligo di esibizione di documenti

Testo unico stupefacenti – D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 5)

1. Ai fini della vigilanza e dei controlli previsti dagli articoli 5 e 6 i titolari delle autorizzazioni, nonché i titolari o i direttori delle farmacie, sono tenuti ad esibire ai funzionari del Ministero della sanità ed agli appartenenti alle forze di polizia tutti i documenti inerenti all’autorizzazione, alla gestione della coltivazione e vendita dei prodotti, alla fabbricazione, all’impiego, al commercio delle sostanze stupefacenti o psicotrope.
Nota all’art. 7:
- L’art. 5 del testo unico corrisponde all’art. 3 della legge n. 685/1975; l’art. 6 all’art. 4.

Testo in vigore dal 15 novembre 1990

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.