Art. 10 T.U. Stupefacenti Legge 26 giugno 1990, n. 162, artt. 5, comma 1, e 25, comma 2; d.l. 1 aprile 1988, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1988, n. 176, art. 2- bis
Testo unico stupefacenti – D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
1. Servizio centrale antidroga
1. Per l’attuazione dei compiti del Ministro dell’interno in materia di coordinamento e di pianificazione delle forze di polizia e di alta direzione dei servizi di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, il capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza si avvale del Servizio centrale antidroga, già istituito nell’ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza ai sensi dell’articolo 35 della legge 1 aprile 1981, n. 121.
2. Ai fini della necessaria cooperazione internazionale nella prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, il Servizio mantiene e sviluppa i rapporti con i corrispondenti servizi delle polizie estere, avvalendosi anche dell’Organizzazione internazionale della polizia criminale (OIPC-Interpol), nonché con gli organi tecnici dei Governi dei Paesi esteri operanti in Italia.
3. Il Servizio cura, altresì, i rapporti con gli organismi internazionali interessati alla coperazione nelle attività di polizia antidroga.
4. Il servizio prestato dagli ufficiali dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza nell’ambito del Servizio centrale antidroga è equivalente, agli effetti dello sviluppo della carriera, al periodo di comando, nei rispettivi gradi, presso i Corpi di appartenenza.
5. Per le attività del Servizio centrale antidroga, nonché per gli oneri di cui all’articolo 100 e per l’avvio del potenziamento di cui all’articolo 101, comma 2, sono stanziati, per il triennio 1990-1992, 6.800 milioni di lire in ragione d’anno.
Note all’art. 10:
- Il testo dell’art. 35 della legge n. 121/1981 (Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza) è il seguente:
“Art. 35 (Soppressione dell’Ufficio antidroga). - Fermi restando i compiti del Ministro dell’interno in materia di coordinamento e di pianificazione delle forze di polizia, di cui all’art. 6 della presente legge, è abrogato l’art. 7 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.
I compiti e le attribuzioni già conferite all’ufficio di cui all’art. 7 della legge citata nel comma precedente sono attribuiti al dipartimento della pubblica sicurezza, presso il quale è istituito un apposito servizio della Direzione centrale della polizia criminale, in cui confluiscono il personale, le strutture e le dotazioni dell’ufficio stesso”.
- Il testo originario dell’art. 25, comma 2, della legge n. 162/1990, corrispondente al comma 5 del presente articolo, è il seguente: “2. per il primo triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, per le attività del Servizio centrale antidroga nonché per gli oneri di cui all’art. 84-quinquies della legge 22 dicembre 1975, n. 685, e per l’avvio del potenziamento di cui all’art. 84-sexies, comma 2, della stessa legge, entrambi inseriti dal comma 1 del presente articolo, sono stanziati 6.800 milioni di lire in ragione d’anno”.