Art. 4 T.U. Stupefacenti Composizione del Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope
Testo unico stupefacenti – D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 3, commi 1, 4 e 5)
1. Al Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope è preposto un dirigente generale del Ministero della sanità.
2. Il Ministro provvede alla costituzione del Servizio centrale articolandolo in almeno quattro settori afferenti alla dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope, alla prevenzione delle infezioni da HIV tra i tossicodipendenti e altre patologie correlate, all’alcoolismo e al tabagismo preponendovi i dirigenti di cui al comma 3.
3. Nella tabella XIX, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il quadro A, livello di funzione C, è incrementato di una unità;
b) il quadro C, livello di funzione D, è incrementato di due unità;
c) il quadro C, livello di funzione E, è incrementato di quattro unità.
4. All’onere derivante dalla applicazione del presente articolo, valutato in lire 360 milioni per ciascuno degli esercizi 1990, 1991 e 1992, si provvede con la riduzione di pari importo dello stanziamento di cui all’articolo 39, comma 2, della legge 26 giugno 1990, n. 162.
5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all’art. 4:
- Il D.P.R. n. 748/1972 reca: “Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo”. La tabella XIX allegata al citato decreto determina la dotazione organica dei dirigenti del Ministero della sanità.
- Il testo originario dell’art. 3, comma 4, della legge n. 162/1990, corrispondente al comma 4 del presente articolo, è il seguente: “4. All’onere derivante dall’applicazione dell’art. 1-quater della legge 22 dicembre 1975, n. 685, inserito dal comma 1 del presente articolo, valutato in lire 360 milioni per ciascuno degli esercizi 1990, 1991 e 1992, si provvede con la riduzione di pari importo dello stanziamento di cui all’art. 39, comma 2, della presente legge”.