Art. 85 TULPS

Testo unico leggi pubblica sicurezza – R.D. 18 giugno 1931, n. 773

(Art. 83 T. U. 1926)

1. È vietato comparire mascherato in luogo pubblico.

2. Il contravventore è punito con l’ammenda da L. 100 a 1000.

3. È vietato l’uso della maschera nei teatri e negli altri luoghi aperti al pubblico, tranne nelle epoche e con l’osservanza delle condizioni che possono essere stabilite dall’autorità locale di pubblica sicurezza con apposito manifesto.

4. Il contravventore e chi, invitato, non si toglie la maschera, è punito con l’ammenda da L. 100 a 1000.

Testo in vigore dal 11 luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.