Art. 75-bis TULPS

Testo unico leggi pubblica sicurezza – R.D. 18 giugno 1931, n. 773

1. Chiunque intenda esercitare, a fini di lucro, attività di produzione, di duplicazione, di riproduzione, di vendita, di noleggio o di cessione a qualsiasi titolo di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, ovvero intenda detenere tali oggetti ai fini dello svolgimento delle attività anzidette, deve darne preventivo avviso al questore che ne rilascia ricevuta, attestando l’eseguita iscrizione in apposito registro. Periodo soppresso dal D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.

Testo in vigore dal 7 aprile 2012

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.