Art. 69 TULPS

Testo unico leggi pubblica sicurezza – R.D. 18 giugno 1931, n. 773

(Art. 68 T. U. 1926)

1. Senza licenza dell’autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all’aperto. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge n. 241 del 1990, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo. (44a)

Testo in vigore dal 9 ottobre 2013

Note di aggiornamento

Aggiornamento (44a)

Il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ha disposto (con l’art. 1, comma 1, numero 6) l’attribuzione ai Comuni della funzione relativa alla “licenza per pubblici trattenimenti, esposizioni di rarità, persone, animali, gabinetti ottici ed altri oggetti di curiosità o per dare audizioni all’aperto di cui all’art. 69”.

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.