Art. 79 TULPS
Testo unico leggi pubblica sicurezza – R.D. 18 giugno 1931, n. 773
Articolo abrogato dalla L. 26 aprile 1934, n. 653.(1)(5)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (1)
La L. 26 aprile 1934, n. 653 ha disposto (con l’art. 26, comma 1) che “La presente legge entra in vigore novanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto Ministeriale di cui all’art. 8, ultimo comma”.
Aggiornamento (5)
La presente abrogazione entrerà in vigore l’11 agosto 1936, poiché l’art. 26 comma 1 della L. 26 aprile 1934, n. 653, fa riferimento al Decreto 4 maggio 1936, pubblicato in G.U. 13/05/1936, n. 111.