Art. 79 TULPS

Testo unico leggi pubblica sicurezza – R.D. 18 giugno 1931, n. 773

Articolo abrogato dalla L. 26 aprile 1934, n. 653.(1)(5)

Articolo abrogato · Testo in vigore dal 12 maggio 1934

Note di aggiornamento

Aggiornamento (1)

La L. 26 aprile 1934, n. 653 ha disposto (con l’art. 26, comma 1) che “La presente legge entra in vigore novanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto Ministeriale di cui all’art. 8, ultimo comma”.

Aggiornamento (5)

La presente abrogazione entrerà in vigore l’11 agosto 1936, poiché l’art. 26 comma 1 della L. 26 aprile 1934, n. 653, fa riferimento al Decreto 4 maggio 1936, pubblicato in G.U. 13/05/1936, n. 111.

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.