Art. 8 TULPS
Testo unico leggi pubblica sicurezza – R.D. 18 giugno 1931, n. 773
(Art. 7 T. U. 1926)
1. Le autorizzazioni di polizia sono personali: non possono in alcun modo essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente preveduti dalla legge.
2. Nei casi, in cui è consentita la rappresentanza nell’esercizio di un’autorizzazione di polizia, il rappresentate deve possedere i requisiti necessari per conseguire l’autorizzazione e ottenere l’approvazione dell’autorità di pubblica sicurezza che ha conceduta l’autorizzazione.