Art. 13 TULPS

Testo unico leggi pubblica sicurezza – R.D. 18 giugno 1931, n. 773

(Art. 12 T. U. 1926)

1. Quando la legge non disponga altrimenti, le autorizzazioni di polizia hanno la durata di tre anni, computati secondo il calendario comune, con decorrenza dal giorno del rilascio.

2. Il giorno della decorrenza non è computato nel termine.

Testo in vigore dal 7 aprile 2012

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.