Art. 10 TULPS
Testo unico leggi pubblica sicurezza – R.D. 18 giugno 1931, n. 773
(Art. 9 T. U. 1926)
1. Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata.
(Art. 9 T. U. 1926)
1. Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata.
Testo in vigore dal 11 luglio 1931
Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.
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