Art. 7 TULPS

Testo unico leggi pubblica sicurezza – R.D. 18 giugno 1931, n. 773

(Art. 6 T. U. 1926)

1. Nessun indennizzo è dovuto per i provvedimenti dell’autorità di pubblica sicurezza nell’esercizio delle facoltà ad essa attribuite dalla legge.

Testo in vigore dal 11 luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.