Art. 7 TULPS
Testo unico leggi pubblica sicurezza – R.D. 18 giugno 1931, n. 773
(Art. 6 T. U. 1926)
1. Nessun indennizzo è dovuto per i provvedimenti dell’autorità di pubblica sicurezza nell’esercizio delle facoltà ad essa attribuite dalla legge.
(Art. 6 T. U. 1926)
1. Nessun indennizzo è dovuto per i provvedimenti dell’autorità di pubblica sicurezza nell’esercizio delle facoltà ad essa attribuite dalla legge.
Testo in vigore dal 11 luglio 1931
Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.
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