Art. 6 TULPS
Testo unico leggi pubblica sicurezza – R.D. 18 giugno 1931, n. 773
(Art. 5 T. U. 1926)
1. Salvo che la legge disponga altrimenti, contro i provvedimenti dell’autorità di pubblica sicurezza è ammesso il ricorso in via gerarchica nel termine di giorni dieci dalla notizia del provvedimento.
2. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
3. La legge determina i casi nei quali il provvedimento del prefetto è definitivo.
4. Il provvedimento, anche se definitivo, può essere annullato di ufficio dal Ministro per l’interno.