Art. 5 TULPS

Testo unico leggi pubblica sicurezza – R.D. 18 giugno 1931, n. 773

(Art. 4 T. U. 1926)

1. I provvedimenti dell’autorità di pubblica sicurezza sono eseguiti in via amministrativa indipendentemente dall’esercizio dell’azione penale.

2. Qualora gli interessati non vi ottemperino, sono adottati, previa diffida di tre giorni, salvi i casi di urgenza, i provvedimenti necessari per l’esecuzione d’ufficio.

3. È autorizzato l’impiego della forza pubblica.

4. La nota delle spese relative è resa esecutiva dal prefetto ed è rimessa all’esattore, che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali stabiliti dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.

Testo in vigore dal 11 luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.