Art. 219 TULPS

Testo unico leggi pubblica sicurezza – R.D. 18 giugno 1931, n. 773

(Art. 224 T. U. 1926)

1. Durante il dichiarato Stato di guerra sono giudicate dai Tribunali Militari le persone imputate di delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo primo del libro secondo del codice penale.

2. Gli imputati di delitti contro l’ordine pubblico, la pubblica amministrazione, le persone e il patrimonio sono giudicati dall’Autorità giudiziaria ordinaria.

Testo in vigore dal 8 dicembre 1943

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.