Art. 214 TULPS
Testo unico leggi pubblica sicurezza – R.D. 18 giugno 1931, n. 773
(Art. 219 T. U. 1926)
1. Nel caso di pericolo di disordini il Ministro dell’interno con l’assenso del Capo del Governo, o i prefetti, per delegazione, possono dichiarare, con decreto, lo stato di pericolo pubblico.