Art. 218 TULPS

Testo unico leggi pubblica sicurezza – R.D. 18 giugno 1931, n. 773

(Art. 223 T. U. 1926)

1. Durante il dichiarato stato di guerra le autorità civili continuano a funzionare per tutto quanto non si riferisce all’ordine pubblico.

2. Per ciò che riguarda l’ordine pubblico le autorità civili esercitano quei poteri che l’autorità militare ritiene di delegare ad esse.

Testo in vigore dal 11 luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.