Art. 218 TULPS
Testo unico leggi pubblica sicurezza – R.D. 18 giugno 1931, n. 773
(Art. 223 T. U. 1926)
1. Durante il dichiarato stato di guerra le autorità civili continuano a funzionare per tutto quanto non si riferisce all’ordine pubblico.
2. Per ciò che riguarda l’ordine pubblico le autorità civili esercitano quei poteri che l’autorità militare ritiene di delegare ad esse.