Art. 217 TULPS

Testo unico leggi pubblica sicurezza – R.D. 18 giugno 1931, n. 773

(Art. 222 T. U. 1926)

1. Qualora sia necessario affidare all’autorità militare la tutela dell’ordine pubblico, il Ministro dell’interno, con l’assenso del Capo del Governo, o i prefetti, per delegazione, possono dichiarare, con decreto, lo stato di guerra.

2. Sono applicabili, in tal caso, le disposizioni degli articoli precedenti. La facoltà di emanare ordinanze spetta all’autorità che ha il comando delle forze militari.

3. I contravventori sono puniti a termini del primo capoverso dell’articolo precedente.

Testo in vigore dal 11 luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.