Art. 187 TULPS
Testo unico leggi pubblica sicurezza – R.D. 18 giugno 1931, n. 773
(Art. 191 T. U. 1926)
1. Qualora il confinato tenga buona condotta, il Ministro dell’interno può liberarlo condizionalmente, prima del termine stabilito nell’ordinanza di assegnazione.