Art. 181 TULPS

Testo unico leggi pubblica sicurezza – R.D. 18 giugno 1931, n. 773

(Art. 184 T. U. 1926)

1. Possono essere assegnati al confino di polizia, qualora siano pericolosi alla sicurezza pubblica:

2. 1° gli ammoniti;

3. 2° le persone diffamate à termini dell’art. 165;

4. 3° coloro che svolgono o abbiano manifestato il proposito di svolgere un’attività rivolta a sovvertire violentemente gli ordinamenti politici, economici o sociali costituiti nello Stato o a contrastare o a ostacolare l’azione dei poteri dello Stato,.

5. L’assegnazione al confino fa cessare l’ammonizione.

6. L’assegnazione al confino di polizia non può essere ordinata quando, per lo stesso fatto fatto, sia stato iniziato procedimento penale e, se sia stata disposta l’assegnazione al confino, questa è sospesa.(6)

Testo in vigore dal 17 gennaio 1945

Note di aggiornamento

Aggiornamento (6)

Il Regio D.L. 17 settembre 1940, n. 1374, convertito, senza modificazioni, dalla L. 23 dicembre 1940, n. 1915 ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che “Durante l’attuale stato di guerra, il Ministero dell’interno può disporre l’internamento delle persone contemplate dall’art. 181 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773”.

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.