Art. 186 TULPS

Testo unico leggi pubblica sicurezza – R.D. 18 giugno 1931, n. 773

(Art. 190 T. U. 1926)

1. All’assegnato al confino può essere, fra l’altro, prescritto:

2. 1° di non allontanarsi dall’abitazione scelta, senza preventivo avviso all’autorità preposta alla sorveglianza;

3. 2° di non rincasare la sera più tardi e di non uscire il mattino più presto di una determinata ora;

4. 3° di non detenere o portare armi proprie od altri strumenti atti ad offendere;

5. 4° di non frequentare postriboli, osterie od altri esercizi pubblici;

6. 5° di non frequentare pubbliche riunioni, spettacoli o trattenimenti pubblici;

7. 6° di tenere buona condotta e di non dar luogo a sospetti;

8. 7° di presentarsi all’autorità di pubblica sicurezza, preposta alla sorveglianza, nei giorni che gli sono indicati, e ad ogni chiamata di essa;

9. 8° di portare sempre con sé la carta di permanenza e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali o degli agenti di pubblica sicurezza.

Testo in vigore dal 11 luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.