Art. 186 TULPS
Testo unico leggi pubblica sicurezza – R.D. 18 giugno 1931, n. 773
(Art. 190 T. U. 1926)
1. All’assegnato al confino può essere, fra l’altro, prescritto:
2. 1° di non allontanarsi dall’abitazione scelta, senza preventivo avviso all’autorità preposta alla sorveglianza;
3. 2° di non rincasare la sera più tardi e di non uscire il mattino più presto di una determinata ora;
4. 3° di non detenere o portare armi proprie od altri strumenti atti ad offendere;
5. 4° di non frequentare postriboli, osterie od altri esercizi pubblici;
6. 5° di non frequentare pubbliche riunioni, spettacoli o trattenimenti pubblici;
7. 6° di tenere buona condotta e di non dar luogo a sospetti;
8. 7° di presentarsi all’autorità di pubblica sicurezza, preposta alla sorveglianza, nei giorni che gli sono indicati, e ad ogni chiamata di essa;
9. 8° di portare sempre con sé la carta di permanenza e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali o degli agenti di pubblica sicurezza.