Art. 182 TULPS
Testo unico leggi pubblica sicurezza – R.D. 18 giugno 1931, n. 773
(Art. 186 T. U. 1926)
1. L’assegnazione al contino di polizia è pronunciata con ordinanza dalla Commissione provinciale di cui all’art. 166, su rapporto motivato del questore.
2. Nell’ordinanza è determinata la durata.
3. La Commissione può ordinare l’immediato arresto delle persone proposte per l’assegnazione al confino.
4. Il denunziato che si presenta alla Commissione o è tradotto dinanzi ad essa in istato di arresto per l’interrogatorio, può farsi assistere dal difensore.