Art. 182 TULPS

Testo unico leggi pubblica sicurezza – R.D. 18 giugno 1931, n. 773

(Art. 186 T. U. 1926)

1. L’assegnazione al contino di polizia è pronunciata con ordinanza dalla Commissione provinciale di cui all’art. 166, su rapporto motivato del questore.

2. Nell’ordinanza è determinata la durata.

3. La Commissione può ordinare l’immediato arresto delle persone proposte per l’assegnazione al confino.

4. Il denunziato che si presenta alla Commissione o è tradotto dinanzi ad essa in istato di arresto per l’interrogatorio, può farsi assistere dal difensore.

Testo in vigore dal 17 gennaio 1945

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.