Art. 178 TULPS
Testo unico leggi pubblica sicurezza – R.D. 18 giugno 1931, n. 773
(Art. 181 T. U. 1926)
1. Se il minore degli anni diciotto è privo di genitori, ascendenti o tutori o se costoro non possono provvedere alla sua educazione e sorveglianza, il presidente del Tribunale ordina che sia ricoverato, non oltre il termine della minore età, presso qualche famiglia onesta che consenta di accettarlo, ovvero in un istituto di correzione.
2. I genitori o gli ascendenti sono tenuti al pagamento della retta o di quella parte di essa che sarà di volta in volta determinata.