Art. 179 TULPS
Testo unico leggi pubblica sicurezza – R.D. 18 giugno 1931, n. 773
(Art. 183 T. U. 1926)
1. Contro il provvedimento del presidente del Tribunale è ammesso ricorso al primo presidente della Corte di appello.
2. Il ricorso può essere proposto tanto da chi esercita la patria potestà o la tutela sul minore, quanto dal pubblico ministero.
3. Il primo presidente della Corte di appello, prima di provvedere sul ricorso, deve sentire il procuratore generale.