Art. 179 TULPS

Testo unico leggi pubblica sicurezza – R.D. 18 giugno 1931, n. 773

(Art. 183 T. U. 1926)

1. Contro il provvedimento del presidente del Tribunale è ammesso ricorso al primo presidente della Corte di appello.

2. Il ricorso può essere proposto tanto da chi esercita la patria potestà o la tutela sul minore, quanto dal pubblico ministero.

3. Il primo presidente della Corte di appello, prima di provvedere sul ricorso, deve sentire il procuratore generale.

Testo in vigore dal 11 luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.