Art. 94 T.U. Postale Diritto di surrogazione dell’Amministrazione

Testo unico postale e delle telecomunicazioni – D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156

1. Col pagamento dell’indennità, e sino a concorrenza del suo importo, l’Amministrazione subentrerà in tutti i diritti ed azioni alla persona che l’ha ricevuta.
Il mittente e il destinatario sono obbligati a cederle i relativi titoli e a fornirle le notizie necessarie per l’esercizio dei diritti in cui l’Amministrazione è subentrata.

Testo in vigore dal 4 maggio 1973

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.