Art. 81 T.U. Postale Divieto di spedizione di oggetti postali - Sanzioni
Testo unico postale e delle telecomunicazioni – D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156
1. È proibito spedire oggetti che possano cagionare danno o costituire pericolo per le persone e per le cose o che possano imbrattare o deteriorare altri invii postali, e quelli la cui circolazione sia contraria alle leggi, all’ordine pubblico, al buon costume.
Il mittente è punito con l’ammenda da L. 1000 a L. 80.000, salvo che il fatto costituisca reato punito con pena più grave.