Art. 91 T.U. Postale Termine per la presentazione del reclamo

Testo unico postale e delle telecomunicazioni – D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156

1. I reclami per le corrispondenze raccomandate ed assicurate e per i pacchi devono essere presentati entro sei mesi dalla data d’impostazione.
Per il rimborso delle somme riscosse dall’Amministrazione per conto dei mittenti di oggetti gravati di assegno, il termine per il reclamo è di sei mesi dalla data d’impostazione, salva la osservanza delle norme stabilite dal presente decreto per il servizio dei vaglia e dei conti correnti, quando l’Amministrazione abbia provveduto al rimborso con tali mezzi.

Testo in vigore dal 4 maggio 1973

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.