Art. 88 T.U. Postale Oggetti diretti ad omonimi

Testo unico postale e delle telecomunicazioni – D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156

1. Nel caso di corrispondenze o di pacchi con indirizzo che all’ufficio risulti comune a più persone, gli oggetti vengono trattenuti per essere poi aperti alla presenza delle persone medesime, all’uopo invitate, salvo che chi li domanda sappia dare elementi inequivoci atti a stabilire che sono di sua spettanza.
Quando taluna delle persone invitate non si presenti, la apertura può essere eseguita col solo concorso di quella o di quelle che si siano presentate.

Testo in vigore dal 4 maggio 1973

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.