Art. 43 T.U. Postale Corrispondente inesitate
Testo unico postale e delle telecomunicazioni – D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156
1. Apertura di quelle raccomandate od assicurate
2. Le corrispondenze raccomandate ed assicurate provenienti dall’interno della Repubblica, che non si siano potute recapitare o restituire ai mittenti, sono aperte da funzionari appositamente delegati, allo scopo di identificarne possibilmente i mittenti, o, in caso contrario, di estrarne i valori eventualmente contenutivi.
Le corrispondenze raccomandate ed assicurate ed i valori, di cui non sia stata possibile la restituzione, saranno custoditi a disposizione degli aventi diritto per il periodo di due anni dal giorno dell’impostazione.