Art. 42 T.U. Postale Corrispondenza ordinarie inesitate

Testo unico postale e delle telecomunicazioni – D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156

1. Le corrispondenze ordinarie provenienti dall’interno della Repubblica, rimaste indistribuite per qualsiasi motivo, sono distrutte da funzionari appositamente delegati, nei termini e con le modalità indicati nel regolamento.

Testo in vigore dal 4 maggio 1973

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.