Art. 42 T.U. Postale Corrispondenza ordinarie inesitate
Testo unico postale e delle telecomunicazioni – D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156
1. Le corrispondenze ordinarie provenienti dall’interno della Repubblica, rimaste indistribuite per qualsiasi motivo, sono distrutte da funzionari appositamente delegati, nei termini e con le modalità indicati nel regolamento.