Art. 248 T.U. Postale Utilizzazione degli impianti degli esercenti di pubblico trasporto

Testo unico postale e delle telecomunicazioni – D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156

1. L’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni può posare, sulle palificazioni di proprietà degli esercenti di linee di pubblico trasporto, circuiti per i servizi telegrafici nel numero e con le modalità stabilite con apposita convenzione.
Può, altresì, utilizzare con le stesse modalità e per gli stessi fini i circuiti disponibili nei cavi di proprietà degli stessi esercenti.
Gli esercenti di linee di pubblico trasporto sono tenuti, a richiesta dell’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, a svolgere nei propri uffici, muniti di telegrafo, il servizio telegrafico per il pubblico, con le modalità indicate da apposita convenzione.

Testo in vigore dal 4 maggio 1973

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.