Art. 246 T.U. Postale Apertura e soppressione degli uffici telegrafici - Competenza

Testo unico postale e delle telecomunicazioni – D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156

1. L’apertura e la soppressione di uffici telegrafici permanenti o temporanei, sia in sede fissa che in sede mobile, è disposta dal direttore generale dell’Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni o dall’organo da questo delegato.
Le spese relative sono a carico dell’Amministrazione qualora ricorrano motivi di pubblico interesse.
Rientra nella competenza del direttore provinciale l’apertura di uffici telegrafici temporanei in sede fissa, su richiesta di enti o privati che ne assumano interamente le spese a proprio carico.

Testo in vigore dal 4 maggio 1973

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.