Art. 244 T.U. Postale Tariffe telegrafiche fissate con decreto ministeriale
Testo unico postale e delle telecomunicazioni – D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156
1. Le tariffe dei telegrammi e radiotelegrammi speciali, nonché le tariffe dei servizi speciali, relative ai telegrammi e radiotelegrammi ordinari, sono stabilite e modificate dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro per il tesoro.