Art. 245 T.U. Postale Abilitazione di uffici postali al servizio telegrafico

Testo unico postale e delle telecomunicazioni – D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156

1. Gli uffici locali e le agenzie, istituiti per i soli servizi postali, possono essere abilitati, sulla base delle direttive generali impartite dal competente organo centrale, al servizio telegrafico, con determinazione del direttore compartimentale competente per territorio o dell’organo designato con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione.
È necessario il parere del circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, competente per territorio.
Le relative spese sono a carico dell’Amministrazione.

Testo in vigore dal 4 maggio 1973

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.