Art. 52 T.U. Maternità Sanzioni
Testo unico tutela della maternità e della paternità – D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 3)
1. Il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui al presente Capo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni.(47)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (47)
Il D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105 ha disposto (con l’art. 2, comma 1, lettera p)) che “all’articolo 52, comma 1, dopo le parole «euro 2.582» sono aggiunte le seguenti: «e, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni»”.