Art. 51 T.U. Maternità Documentazione

Testo unico tutela della maternità e della paternità – D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 7, comma 5)

1. Ai fini della fruizione del congedo di cui al presente capo, la lavoratrice e il lavoratore comunicano direttamente al medico, all’atto della compilazione del certificato di cui al comma 3 dell’articolo 47, le proprie generalità allo scopo di usufruire del congedo medesimo.

Testo in vigore dal 19 dicembre 2012

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.