Art. 48 T.U. Maternità Trattamento economico e normativo
Testo unico tutela della maternità e della paternità – D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 7, comma 5)
1. I periodi di congedo per la malattia del figlio sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.
2. Si applica quanto previsto all’articolo 22, commi 4, 6 e 7.