Art. 50 T.U. Maternità Adozioni e affidamenti

Testo unico tutela della maternità e della paternità – D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151

(legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma 5)

1. Il congedo per la malattia del bambino di cui al presente Capo spetta anche per le adozioni e gli affidamenti.

2. Il limite di età, di cui all’articolo 47, comma 1, è elevato a sei anni. Fino al compimento dell’ottavo anno di età si applica la disposizione di cui al comma 2 del medesimo articolo.

3. Qualora, all’atto dell’adozione o dell’affidamento, il minore abbia un’età compresa fra i sei e i dodici anni, il congedo per la malattia del bambino è fruito nei primi tre anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare alle condizioni previste dall’articolo 47, comma 2.

Testo in vigore dal 27 aprile 2001

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.