Art. 45 T.U. Maternità Adozioni e affidamenti

Testo unico tutela della maternità e della paternità – D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151

(legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma 5; legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 7)

1. Le disposizioni in materia di riposi di cui agli articoli 39, 40 e 41 si applicano anche in caso di adozione e di affidamento entro il primo anno dall’ingresso del minore nella famiglia.(3)

2. Le disposizioni di cui all’articolo 42 si applicano anche in caso di adozione e di affidamento di soggetti con handicap in situazione di gravità.

2-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 42-bis si applicano, in caso di adozione ed affidamento, entro i primi tre anni dall’ingresso del minore nella famiglia, indipendentemente dall’età del minore.

Testo in vigore dal 11 agosto 2011

Note di aggiornamento

Aggiornamento (3)

La Corte Costituzionale con sentenza 26 marzo - 1 aprile 2003, n. 104 (in G.U. 1a s.s. 9/4/2003, n. 14) ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui prevede che i riposi di cui agli artt. 39, 40 e 41 si applichino, anche in caso di adozione e di affidamento, ”entro il primo anno di vita del bambino“ anziché ”entro il primo anno dall’ingresso del minore nella famiglia“”.

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.