Art. 40 T.U. Maternità Riposi giornalieri del padre

Testo unico tutela della maternità e della paternità – D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151

(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-ter)

1. I periodi di riposo di cui all’articolo 39 sono riconosciuti al padre lavoratore:
a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
d) in caso di morte o di grave infermità della madre.

Testo in vigore dal 27 aprile 2001

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.