Art. 42-bis T.U. Maternità Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche

Testo unico tutela della maternità e della paternità – D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151

1. Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali. L’assenso o il dissenso devono essere comunicati all’interessato entro trenta giorni dalla domanda.(50)

2. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione.

Testo in vigore dal 6 giugno 2024

Note di aggiornamento

Aggiornamento (50)

La Corte Costituzionale, con sentenza 16 aprile - 4 giugno 2024, n. 99 (in G.U. 1ª s.s. 05/06/2024, n. 23), ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 42-bis, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui prevede che il trasferimento temporaneo del dipendente pubblico, con figli minori fino a tre anni di età, possa essere disposto «ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa», anziché «ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale è fissata la residenza della famiglia o nella quale l’altro genitore eserciti la propria attività lavorativa»”.

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.