Art. 41 T.U. Maternità Riposi per parti plurimi
Testo unico tutela della maternità e della paternità – D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10, comma 6)
1. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall’articolo 39, comma 1, possono essere utilizzate anche dal padre.