Art. 41 T.U. Maternità Riposi per parti plurimi

Testo unico tutela della maternità e della paternità – D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10, comma 6)

1. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall’articolo 39, comma 1, possono essere utilizzate anche dal padre.

Testo in vigore dal 27 aprile 2001

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.